modificato dall’articolo 118 del decreto legislativo 106/09
Eseguiamo lavori di demolizione o di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
Per poter effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile le imprese devono:
– essere iscritte all’albo dei gestori rifiuti per attività di bonifica cat. 10A e/o 10B;
– avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica;
– avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell’art. 256 D.Lgs. n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro.
Il Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a:
– Natura dei lavori e loro durata presumibile;
– Luogo ove i lavori verranno eseguiti;
– Tecniche lavorative adottate;
– Misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione;
– Misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
– Caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare;
– Fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.
di seguito ricordiamo i dettami dell’articolo 256 del decreto legge 81 del 2008 anche detto testo unico sulla sicurezza, relativo alla cessazione dell’amianto
– I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
– Il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
– Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno.
– Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
– Copia del piano di lavoro è inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
– L’invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all’articolo 50.
– Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
Si ricorda che in caso di inadempienze la sanzione è:
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro .